Si può presentare ricorso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata ovvero il trasgressore è stato fermato dall’agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale.
Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni (per es. copie permessi, copie certificati medici, dichiarazioni datore lavoro, copie documenti veicolo, ecc.). Ricordare sempre che si deve sottoscrivere il ricorso.
Ricorso al GIUDICE DI PACE
Nel ricorso occorre indicare il domicilio presso il quale sarà notificato il decreto con cui il Giudice di Pace fissa l’udienza di comparizione (anche a mezzo fax o ad un indirizzo e-mail se indicati dal ricorrente). Se è nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti.Nel caso in cui il ricorso non contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, ovvero l’indicazione del procuratore, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.