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Procedure per Ricorsi

E’ possibile presentare il ricorso avverso al verbale contestato in due modi: attraverso il Prefetto o attraverso il giudice di pace. A seguire le procedure per entrambi.

Procedure per Ricorsi
Descrizione
Ricorso al PREFETTO

Si può presentare ricorso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata ovvero il trasgressore è stato fermato dall’agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale.


Se il verbale d’accertamento (c.d preavviso) è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che deve avvenire entro 100 giorni dalla data di accertamento così come modificato dalla legge 120/2010 (art. 201 C.d.S.).
 


Per fare ricorso occorre un modulo specifico?

Lo scritto difensivo può essere redatto in carta semplice (scarica il modulo in formato doc o pdf) e deve essere indirizzato al Prefetto della Città di Torino da presentare presso il Corpo Polizia Municipale di None. (art. 203 C.d.S.).

Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni (per es. copie permessi, copie certificati medici, dichiarazioni datore lavoro, copie documenti veicolo, ecc.). Ricordare sempre che si deve sottoscrivere il ricorso.


Occorre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare.
Se si ritiene necessario si può richiedere audizione personale al Prefetto.



 

Come faccio a presentare il ricorso?




  • tramite raccomandata a.r. direttamente al Comando di Polizia Municipale di None - Ufficio Verbali – P.zza Cavour n°9 10060 None (To);

  • alla Prefettura - Ufficio Circolazione e Traffico - Via del Carmine, 12 –10122 Torino;

  • direttamente agli sportelli della Polizia Municipale dal Lunedì al Sabato h 08.45-11.00.



Quanto tempo ci vuole per avere una risposta dal Prefetto?

Dal ricevimento del ricorso il Comando di Polizia Municipale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
La Prefettura ha a disposizione 120 giorni per emettere provvedimento d’ingiunzione di pagamento o d’archiviazione del verbale.
Il provvedimento di rigetto del ricorso ed ingiunzione di pagamento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua data di emissione.

Attenzione: se si era richiesta audizione personale i termini sopra indicati, subiscono un’interruzione che va dal momento della notifica convocazione a quello dell’avvenuta audizione.
 

Se il Prefetto non accoglie il mio ricorso quanto dovrò pagare?

In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata a verbale (c.d. minimo edittale). Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento sarà avviata la procedura coattiva prevista dalla legge.



 

E se non sono d'accordo con quanto stabilito dal Prefetto?

Il provvedimento del Prefetto si può impugnare: entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, si può presentare opposizione direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace di Pinerolo, o tramite raccomandata a.r.


 


Ricorso al GIUDICE DI PACE


Il ricorso al Giudice di Pace si presenta direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace competente per territorio, oppure spedendo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - in tal caso fa fede la data di spedizione - allo stesso indirizzo, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o notifica del verbale. (scarica il modulo per presentare ricorso)
Per il deposito del ricorso occorre provvedere al pagamento degli importi indicati nella tabella dei diritti di segreteria (scarica la tabella). Il tutto deve essere presentato attraverso una Comunicazione del Versamento del Contributo Unificato (scarica il modulo in formato doc o pdf)
 

Presso le tabaccherie è possibile acquistare le marche un marca da bollo per il versamento del contributo unificato ed all’occorrenza del diritto di segreteria

Nel ricorso occorre indicare il domicilio presso il quale sarà notificato il decreto con cui il Giudice di Pace fissa l’udienza di comparizione (anche a mezzo fax o ad un indirizzo e-mail se indicati dal ricorrente). Se è nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti.
Nel caso in cui il ricorso non contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, ovvero l’indicazione del procuratore, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.


E' importante allegare al ricorso l'atto impugnato, cioè il verbale, possibilmente in originale, con tutti i documenti, anche in copia, utili per sostenere le proprie ragioni. Il Giudice può disporre, per gravi e documentati motivi la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, nella prima udienza di comparizione.

Il ricorso va firmato obbligatoriamente da parte del destinatario della sanzione, cioè chi è indicato sul provvedimento opposto, a pena di irricevibilità dello stesso.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice di Pace convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Occorre poi indicare, sinteticamente, ma in modo chiaro, i motivi di opposizione, di illegittimità, le ragioni di fatto che possono aver condotto a commettere la violazione e che possono essere ritenute utili dal Giudice al fine dell'accoglimento del ricorso.
E' possibile chiedere al Giudice l'assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizione.


Deve poi essere formulata la richiesta, a conclusione del ricorso, di annullamento del provvedimento opposto e in caso il ricorso venga respinto, la riduzione della sanzione al minimo edittale; in tal caso andranno indicate le ragioni o giusti motivi per il beneficio del minimo.


Pagina aggiornata il 22/06/2023 09:34

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