Restano le vecchie sanzioni accessorie:Anche dopo l'introduzione della patente a punti, resta pienamente efficace il sistema attuale con la possibilità della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.
Obbligo di comunicazione del conducente (Art. 126-bis CDS):Qualora il conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido (proprietario del veicolo) a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione.
Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione di 292,00 euro. Non gli verranno però decurtati i punti sulla patente.
Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario dell'auto ha la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente.
Dall'8 agosto 2009 è prevista la decurtazione dei punti dalla patente di guida o dal patentino anche per i conducenti maggiorenni di ciclomotori e minicar.PER SAPERE IL MONTE PUNTI SULLA PATENTE DI GUIDA:- Chiamare (patente alla mano), il numero verde 848 782 782; (Una voce automatica vi guiderà).- Registrarsi al sito www.ilportaledellautomobilista.it e contestualmente scaricare l'applicazione per smartphone "ipatente" per avere aggiornamento continuo sul saldo punti.