Vai al contenuto della pagina.
Regione Piemonte
Accedi all'area personale
Comune di None
Seguici su
Cerca
Nascondi la navigazione
Comune di None
Amministrazione
Novità
Servizi
Vivere None
Tutti gli argomenti...
Seguici su
Nascondi la navigazione
Nome del Comune
Amministrazione
Novità
Servizi
Vivere None
Tutti gli argomenti...
Home
/
Argomenti
/
Polizia
/
Polizia Locale
/
Polizia Locale
/
Sanzioni
/
Ritiro Patente di Guida
Ritiro Patente di Guida
Per ritiri non finalizzati alla Sospensione o alla Revoca ai sensi dell'art. 218 C.d.S., il ritiro della patente è previsto per due tipi di infrazioni:
Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S.);
Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)
Condividi
Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Telegram
Vedi azioni
Scarica
Stampa
Invia
Argomenti
Comunicazione istituzionale
Lavoro
Polizia
Descrizione
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S.)
Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente viene trattenuta presso il Comando di Polizia Locale che ha proceduto al ritriro per un tempo di 10 giorni. In questo periodo l’interessato potrà procedere alla visita medica e recarsi allo sportello per il ritiro (sempre previo esibizione di certificato medico di idoneità).
Trascorsi i 10 giorni senza che l’interessato abbia attivato la procedura indicata al paragraro precedente la patente scaduta viene inviata alla Prefettura UTG del luogo della commessa violazione e viene restituita dall’Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l’idoneità del soggetto a condurre veicoli.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l’idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.
I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.
Pagina aggiornata il 21/02/2023 10:43
Indietro
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Le indicazioni erano chiare
Le indicazioni erano complete
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente
Non ho avuto problemi tecnici
Altro
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
A volte le indicazioni non erano chiare
A volte le indicazioni non erano complete
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente
Ho avuto problemi tecnici
Altro
Indietro
Avanti
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Dettaglio
Inserire massimo 200 caratteri
Indietro
Contatta il comune
Leggi le domande frequenti
Richiedi assistenza
Chiama il numero 011/9990811
Prenota appuntamento
Problemi in città
Segnala disservizio