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Divorzio

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Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.132/2014 convertito in legge n.162 del 10/11/2014, è possibile – per i coniugi che intendono separarsi/divorziare consensualmente o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio o negoziare tra loro un accordo – recarsi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12) con l’assistenza facoltativa dell’avvocato.


A chi è rivolto

Cittadini

Descrizione

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.132/2014 convertito in legge n.162 del 10/11/2014, è possibile – per i coniugi che intendono separarsi/divorziare consensualmente o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio o negoziare tra loro un accordo – recarsi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12) con l’assistenza facoltativa dell’avvocato.

Come fare

Fasi dell’accordo:
- prenotazione di appuntamento e compilazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (Vedi moduli in allegato);
- il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per la sottoscrizione dell’accordo, con ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato su c/c postale n. 30843106 intestato a “Comune di NONE – Servizio Tesoreria”;
- l’Ufficiale dello Stato Civile darà un nuovo appuntamento – da fissare oltre i 30 giorni dal 1° appuntamento – per la conferma dell’accordo sottoscritto.

Cosa serve

Si può richiedere questa procedura solamente nei seguenti casi:
- in assenza di figli minori;
- in assenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92;
- in assenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

Cosa si ottiene

Divorzio

Tempi e scadenze

A seguito dell'entrata in vigore della L. 6 maggio 2015 n. 55 (Divorzio breve) i tempi per la richiesta del divorzio sono ridotti a:
- 6 mesi per separazioni consensuali;
- 12 mesi per separazioni giudiziali.

Quanto costa

Marca da bollo

€ 16,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

La mancata comparizione in Comune equivale a mancata conferma dell’accordo.

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 17/03/2023


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